Di cosa si tratta
La rivalsa del datore di lavoro è l’azione esercitata per recuperare i costi sostenuti per il proprio collaboratore ove questi sia rimasto assente dal lavoro a causa di un sinistro causato da un terzo responsabile.
Il datore di lavoro ha dirittto di rivalersi sul responsabile per il danno economico conseguente alla mancata fruizione della prestazione lavorativa del proprio collaboratore infortunato, a fronte della quale l’azienda è costretta in ogni caso a sostenere costi non trascurabili.
Il caso tipico di infortunio che comporta l’assenza di un lavoratore è il sinistro stradale, che può essere in itinere (ossia mentre il lavoratore si sposta in auto o in moto, ma anche in bici o a piedi, per ragioni di lavoro) oppure in momenti del tutto estranei all’attività lavorativa (tornando dal supermercato, al rientro dalle vacanze, etc.).
Oltre all’ipotesi di sinistro stradale, il risarcimento all’azienda datrice di lavoro è dovuto, in ogni caso, in ipotesi di lavoratore infortunato a causa di un terzo e perciò assente dal lavoro, indipendentemente dal contesto in cui il sinistro si è verificato.
Le fonti della Rivalsa
La legittimazione dell’azienda nasce dalla legge e dal costante orientamento giurisprudenziale.
Come noto, il lavoratore infortunato, durante il periodo di inabilità al lavoro, ha diritto sia alla conservazione del posto di lavoro, sia alla conservazione della retribuzione. Gli enti previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL a seconda che il sinistro avvenga in itinere o in un’occasione non lavorativa), tuttavia, integrano solo parzialmente la busta paga del lavoratore lavoratore, con conseguente necessaria integrazione da parte dell’azienda.
L’art. 2043 del Codice Civile prevede che chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto sia tenuto a risarcirlo e, certamente, in caso di assenza di un lavoratore infortunato a causa di un terzo, il datore di lavoro subisce un danno non trascurabile e non può perciò essere escluso dai legittimati al risarcimento.
Da oltre trent’anni la costante e univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione estende la risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c. anche ai diritti di credito (tra le tante si veda Cass. Civ. n. 2105/1980)
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella pronuncia n. 6132 del 1998 ha affermato che il responsabile di lesioni personali in danno a un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto al risarcimento in favore del datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative. Di norma, il danno subito dal datore di lavoro può essere quantificato sulla base dell’ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati per il periodo di assenza del dipendente infortunato, oltre al diritto al diritto al risarcimento dell’ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente.
La Rivalsa in numeri
La quota di “costo lavoratore” che rimane a carico dell’azienda in caso di infortunio è variabile a seconda del settore di impiego e del CCNL applicabile, ad ogni modo, in media, ammontano a circa 2/3 della retribuzione lorda (inclusi quota parte TFR, quota INAIL a carico dell’azienda, contributi previdenziali INPS, altre Casse di previdenza/assistenza, etc.).
Si tratta, quindi, di importi non certo trascurabili che l’azienda ha diritto di recuperare, e attraverso la piattaforma Compensami ® può ottenere il risarcimento in modo semplice, veloce, sicuro e senza anticipazione o corresponsione di spese o compensi.
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